1. Ai fini della presente legge, per «film» o «opera cinematografica» si intende l'opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo o documentaristico, purché destinata al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.
2. Ai fini della presente legge, sono considerati produttori indipendenti gli operatori di comunicazione italiani ed europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinano almeno il 90 per cento della propria produzione a una sola emittente. Ai produttori indipendenti sono altresì attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Ai fini della presente legge, per «intervallo naturale» di un programma si intende lo spazio che intercorre tra parti autonome di un programma nel caso in cui la struttura di questo le preveda, ovvero l'interruzione tra «tempi» stabilita esclusivamente dall'autore dell'opera.
1. Le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee,
1. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, autorizzate alla diffusione
1. Le televisioni a pagamento che hanno introiti derivanti da pubblicità, soggette alla giurisdizione italiana, riservano il 50 per cento della loro programmazione ad opere audiovisive europee come definite dalla citata direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi programmati e deve riguardare, per almeno la metà, opere prodotte negli ultimi cinque anni. Il 50 per cento della programmazione delle opere europee deve essere trasmessa in prime time.
2. Dalle quote di riserva previste dal presente articolo sono esclusi i film e i documentari destinati prioritariamente alle sale cinematografiche.
3. Le televisioni a pagamento che hanno introiti derivanti da pubblicità, soggette alla giurisdizione italiana, riservano il 70 per cento della programmazione cinematografica a opere europee, costituite da film e da documentari.
1. Le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti dalla pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi europei, compresi i film destinati alle sale cinematografiche, in misura non inferiore al 60 per cento della quota suddetta, ivi compresi quelli realizzati da produttori indipendenti. Tale quota non può essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi ed è riservata esclusivamente alla produzione o all'acquisto.
2. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite riservano una quota del loro fatturato netto annuo derivante da abbonamenti e pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi europei, compresi i film destinati alle sale cinematografiche, in misura non inferiore al 60 per cento della quota suddetta, ivi compresi quelli realizzati da produttori indipendenti. Tale quota non può essere inferiore al 10 per cento del fatturato stesso ed è riservata esclusivamente alla produzione o all'acquisto.
3. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina, oltre alle quote previste al comma 1, una quota, stabilita dal contratto di servizio, dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione di opere europee, compresi i film destinati alle sale cinematografiche, in misura non inferiore al 60 per cento, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può essere inferiore al 20 per cento ed è riservata esclusivamente alla produzione.
4. Al termine di ogni esercizio finanziario le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sono tenute a presentare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione per la
1. Le emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero hanno l'obbligo di promuovere e di pubblicizzare con apposite trasmissioni le opere cinematografiche e audiovisive italiane ed europee.
2. Ciascuna rete della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una trasmissione settimanale televisiva e una radiofonica all'informazione sulla produzione cinematografica nazionale e all'approfondimento dei temi a questa legati.
3. Le trasmissioni giornalistiche delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano uno spazio alle informazioni sulla programmazione cinematografica nazionale.
4. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori cinematografici, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del cinema e delle sale cinematografiche, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore, da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti di affollamento di cui all'articolo 38 del testo unico della radiotelevisione,
1. Gli spazi di televendita non possono essere inseriti all'interno di un programma.
2. Gli spot pubblicitari possono essere inseriti anche nel corso di un programma purché non ne pregiudichino l'integrità e il valore, tenendo conto degli intervalli naturali dello stesso, nonché dei diritti dei titolari.
3. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.
4. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, le serie, i romanzi a puntate e i documentari di durata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta dopo ogni periodo di quarantacinque minuti dell'opera audiovisiva.
5. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, le serie, i romanzi a puntate e i documentari di durata inferiore a quarantacinque minuti, non può essere interrotta.
6. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante le trasmissioni di funzioni religiose, di programmi per i bambini, di programmi ad alto valore
1. Dalla data di uscita di un film nella sala cinematografica devono essere trascorsi cinque mesi affinché sia consentita la sua distribuzione in home video e attraverso la diffusione telematica e-commerce.
2. Dalla data di uscita di un film nella sala cinematografica devono essere trascorsi dodici mesi affinché sia consentita la sua programmazione sulle pay-tv e sulle emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero.
3. Dalla data di uscita di un film nella sala cinematografica devono essere trascorsi diciotto mesi affinché sia consentita la sua programmazione sulle emittenti televisive generaliste nazionali o locali.
1. Alle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e alle emittenti
1. Gli articoli 6, 37, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e 44 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché l'articolo 11 della legge 3 maggio 2005, n. 112, sono abrogati.